Informazione e richiamo alle novità normative e legislative in vigore dal 31/10/2024

Con la presente si informano quanti in indirizzo che a partire dal 31/10/2024 entra in vigore la “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. (24G00168)” di cui alla Legge 1 ottobre 2024, n. 150 (GU n.243 del 16-10-2024) consultabile al seguente link: https://tinyurl.com/LEGGE150OTT2024

In particolare, la legge in parola interviene sulla valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse, con le seguenti modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 62/2017:

§ all’art. 13, co. 2, lett. d):

F Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo.

F Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

§ all’art. 15, dopo il co. 2 è inserito il seguente:

F 2-bis.   Il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

La stessa legge, inoltre, introduce alcune misure di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico e del decoro delle istituzioni scolastiche, imponendo ai responsabili delle aggressioni il pagamento di una somma – da 500 fino a 10.000 euro – in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza delle vittime:

Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

L’importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.

La misura è in linea con le disposizioni della Legge n. 25/2024, recante “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico”:

F Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni: si introduce, tra le circostanze aggravanti di reato, l’aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni; 

F Art. 336 c.p. – Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola; 

F Art. 341-bis c.p. – Oltraggio a pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola. 

Oltre a queste più recenti, si ricorda che dallo scorso anno sono anche in vigore le nuove disposizioni in materia di OBBLIGO SCOLASTICO introdotte col Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto “Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all’art. 114 del T.U. D.Lgs. 297/1994, rubricato “Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione”, introducendo una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter c.p.):

ELUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Ai sensi dall’art. 114, co. 4, del T.U. D.Lgs. 297/1994 e ss. mm. e ii., nel corso dell’anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all’obbligo di istruzione, individuando:

F coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;

F ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;

e lo comunica, senza ritardo, al Responsabile sull’Obbligo di Istruzione (R.O.d.I.).

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del R.O.d.I. invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell’obbligo di istruzione di cui sopra.

Ai sensi dell’art. 570-ter, co. 2, del c.p., il R.O.d.I. che, ammonito ai sensi dell’art. 114, co. 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Alla luce di quanto sopra, con la pubblicazione della presente in bacheca, sul sito e all’albo on-line, tutti gli interessati sono stati ulteriormente edotti[1] sui propri diritti-doveri e a cosa possono andare incontro in caso di non rispetto della normativa e legislazione vigente sopra citata.



[1] La conoscenza di quanto sopra è data per scontata per qualsiasi cittadino/a italiano giacché sono disposizioni legislative pubblicate in G.U., a cui comunque si rimanda.

Allegati

timbro_NOVITA_LEGISLATIVE.pdf

Ultima revisione il 31-10-2024