Richieste di trasferimento scuola e cambio indirizzo/articolazione/opzione

Si informa che, ai sensi dell'art. 4, co. 10, del D.M. n. 05/2021, possono chiedere di cambiare indirizzo di studi solo ed esclusivamente gli studenti iscritti al primo anno ma entro il 31/01/2025, tutti gli altri possono effettuare il "cambio" solo al termine dell'anno scolastico previo superamento degli esami integrativi.

Sono invece consentiti, sempre che ci sia posto, trasferimenti in corso d'anno ma solo sullo stesso indirizzo/articolazione/opzione e lingue straniere, in ogni caso, debitamente motivati.

Esami di integrazione/idoneità

Ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 05/2021, eventuali esami di integrazione dovranno essere sostenuti prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, pertanto, prima del 15 settembre: in considerazione degli impegni già calendarizzati, tali esami potranno essere organizzati tra il 22 agosto e i primi 15 giorni di settembre. Possibilmente, gli esami si svolgeranno in concomitanza delle prove per il recupero della sospensione del giudizio (dal 22 al 31 agosto) e, in via residuale, dal 01 al 13 settembre.

Le istanze per sostenere gli esami di integrazione/idoneità dovranno pervenire all’Istituto entro il termine perentorio del 15 luglio in modo da poter accogliere o meno la richiesta e definire il relativo calendario.

Istanze pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione per l’A.S. 2025/2026.

TIPO DI ESAME

CALENDARIZZAZIONE

IDONEITÀ

In un’unica sessione, presso la Scuola scelta per la successiva frequenza, dopo la pubblicazione degli atti relativi agli anni per i quali si sostiene l’esame e prima dell’inizio delle lezioni dell’A.S. successivo1.

La Commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.

Non è previsto lo svolgimento per sottocommissioni.

INTEGRATIVI

In un’unica sessione, presso la Scuola scelta per la successiva frequenza, dopo il termine delle lezioni dell’A.S. corrente e prima dell’inizio delle lezioni dell’A.S. successivo2.

La Commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.

Non è previsto lo svolgimento per sottocommissioni.

1 Ai sensi dell’art. 5, c. 1 e c. 2, del DM 8/02/2021, n. 5, “Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

    Ai sensi dell’art. 5, c. 3, del DM 8/02/2021, n. 5, devono poter sostenere gli esami di idoneità:

a)   i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;

b)   i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

2 Ai sensi dell’art. 4, c. 1 e c. 4, del DM 8/02/2021, n. 5, “Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni. Possono sostenere gli esami integrativi a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado; b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.”

TIPO DI ESAME

CALENDARIZZAZIONE

PRELIMINARI agli Esami di Stato

Di norma nel mese di maggio e comunque entro il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla Commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato1.

Considerato che gli esami preliminari vertono, per ogni candidato esterno, almeno sul percorso della classe V, dopo la pubblicazione del documento del Consiglio di classe (cosiddetto “documento del 15 maggio”) cui il candidato esterno è abbinato.

Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l’esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre componenti.

1 Ai sensi dell’art. 5, co. 2, dell’O.M. 09/03/2023, n. 45:

       “Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.

       Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno.”

    Ai sensi dell’art. 5, co. 8 e co. 9, dell’OM 09/03/2023, n. 45:

       “L’esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato.

       Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo.

       Il dirigente/coordinatore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell’esame preliminare.”

Per gli esami preliminari, tenuto conto degli impegni scolastici e degli scrutini finali, il periodo di svolgimento, di norma, va dal 16 maggio (successivo alla pubblicazione del Doc. del 15 maggio per le Classi V) al 9 giugno (prima degli scrutini finali) ovvero al termine di svolgimento delle prove INVALSI (suppletive e per esterni) annualmente previste dall’Istituto INVALSI stesso.

 

Ultima revisione il 02-12-2024